La firma digitalizzata a mano è equivalente alla sua controparte cartacea? [chiuso]

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In termini di Autenticazione, Integrità e non ripudio, è una firma scansionata a mano equivalente alla sua controparte cartacea? Ad esempio, se hai un contratto cartaceo e ne ottieni una copia digitale scansionandolo, entrambi sono ugualmente validi in un tribunale in caso di conflitto?

In caso negativo, quali sono le misure minime che la copia digitale deve avere per garantire almeno la stessa validità?

Nota: sono più interessato al caso di una firma manoscritta acquisita usando un tablet o simili, ma penso che l'esempio sia migliore con la firma scansionata perché si ottengono due versioni del documento firmate utilizzando strumenti diversi.

    
posta Ivan 29.04.2015 - 19:13
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Autenticazione, Integrità (?) e non ripudio sono termini di infosec digitale e ciò che vuoi sono i termini elettronici.

Sei negli Stati Uniti? L'American Bar Association ha una guida completa su questo. Prova Linee guida per la firma digitale: Infrastruttura legale per Autorità di certificazione e commercio elettronico sicuro per alcune informazioni di base (il front-talk parla di firme digitali digitalizzate, ma il resto del documento è un "must read" per l'uso delle firme digitali, che è correlato ma fuori tema).

    
risposta data 29.04.2015 - 19:37
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